Amarone della Valpolicella DOCG
Esiste dal:
1968 (DOC)
Creata nel:
2010
Sottozone:
Amarone della Valpolicella DOCG sottozona Classico
Amarone della Valpolicella DOCG sottozona Valpantena
Regioni:
Veneto
Province:
Verona
Vitigni:
Corvina, Corvinone, Rondinella
Disciplinare:
Vai al Disciplinare
Tipologie:
“Amarone della Valpolicella” designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena” e con la specificazione “riserva”
Zona di produzione dei vini:
La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.
Base ampelografica:
- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;
- Rondinella dal 5 % al 30 % .
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al
Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), per il rimanente quantitativo del 10% totale.
Norme per la viticoltura:
• Sono da escludere i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle
• Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale.
• Il numero minimo di ceppi per ettaro non deve essere inferiore a 3.300
• E' vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso.
• La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata
• Le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
Norme per la vinificazione e l'affinamento:
• Le operazioni di appassimento delle uve destinate alla produzione del vino “Amarone della Valpolicella”, di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei vini devono aver luogo nell’ambito della zona di produzione
• La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 40%.
• Le uve dopo l’appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.
• L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelli riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore.
• Le uve messe ad appassire per ottenere i vini “Amarone della Valpolicella” non possono essere vinificate prima del 1° dicembre.
• I vini “Amarone della Valpolicella” prima della immissione al consumo devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
• I vini “Amarone della Valpolicella” designato con la specificazione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno 4 anni a partire dal 1° novembre dell’anno della vendemmia.
Caratteristiche dei vini:
• colore: rosso carico tendente eventualmente al granato con l’invecchiamento;
• odore: caratteristico, accentuato;
• sapore: pieno, vellutato, caldo;
• titolo alcolometrico volumico effettivo minimo : 14% vol.
• zuccheri riduttori residui massimo: 12 g/l in presenza di un titolo alcolometrico effettivo di 14% vol.; sono consentiti ulteriori 0,1 g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre i 14 % vol. e fino ai 16 % vol., e 0,15 g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre 16% vol.
• acidità totale minima: 5,0 g/l;
• estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l e 32,0 g/l nella versione “riserva”.
Merceologia:
Vino
Region: Veneto
History: Formerly part of the Valpolicella DOC; established as a separate DOCG in 2010
Vineyard Area: 7,435 ha / 18,400 acres (2014, C) total for all four Valpolicella DOPs
Production: 96,750 hl (2012, C)
Principal Red Grape Varieties: Corvina
Styles and Wine Composition:
RED WINES
- Rosso (Rd): 45–95% Corvina and/or Corvinone (proportion of Corvina must equal or exceed that of Corvinone); 5–30% Rondinella; maximum 25% OARG (of which no single variety can exceed 10% and all aromatic varieties combined cannot exceed 10%)
- Riserva (Rosso)
Subzones:
- Classico, comprising the communes of Fumane, Marano, Negrar, San Pietro in Cariano, and Sant’Ambrogio
- Valpantena
Significant Production Rules:
- Minimum potential alcohol level at harvest: 11.0%
- After harvest, grapes must be air-dried to achieve a minimum potential alcohol level of 14% and cannot usually be vinified until December 1 (though most producers wait until January or February)
- Minimum alcohol level: 14.0%
- Residual sugar: Maximum 12 g/l (1.2%) for a 14.0% alcohol wine, with a sliding scale up to about 16 g/l (1.6%) for higher alcohol levels
- Aging: For Rosso, minimum 2 years (ERD = January 1, V+3); for Riserva, minimum 4 years (ERD = November 1, V+4)
-