Rosso della Val di Cornia DOCG
Rosso della Val di Cornia DOCG
Questa DOCG nasce a partire dalla preesistente DOC Val di Cornia, per porre in risalto l'uvaggio sangiovese-cabernet-merlot prodotto in questa parte della regione.
Estratto dal disciplinare Rosso della Val di Cornia DOCG:
Esiste dal:
1989 (DOC)
Creata nel:
2011
Regioni:
Toscana
Province:
Livorno, Pisa
Vitigni:
Sangiovese, Cabernet sauvignon
Disciplinare:
Tipologie:
Vino a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia”
Zona di produzione dei vini:
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” ricade nelle province di Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati alla qualità rispettivamente, in provincia di Livorno: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sassetta e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima; in provincia di Pisa: tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo.
Base ampelografica:
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” devono essere ottenuti utilizzando uve dei seguenti vitigni:
• Sangiovese: minimo il 40%
• Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 20%, ad esclusione del vitigno Aleatico.
Norme per la viticoltura:
La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 4.000 piante ad ettaro.
Norme per la vinificazione e l'affinamento:
• Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%.
• La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
• Il vino “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” non può essere immesso al consumo prima del 1° maggio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
• Il vino “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia” con la qualifica «riserva» non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di diciotto mesi in contenitori di legno e di sei mesi in bottiglia
Caratteristiche dei vini:
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia”all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Val di Cornia Rosso” o “Rosso della Val di Cornia”:
• colore: rosso rubino di buona intensità, brillante, tendente al granato;
• odore: vinoso, delicato;
• sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo, con eventuale sentore di legno;
• titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. (13,00% vol. la «riserva»);
• acidità totale minima: 4,5 g/l;
• estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
Merceologia:
Vino
Region: Toscana
History: Formerly part of the Val di Cornia DOC; established as a separate DOCG in 2011
Principal Red Grape Varieties: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese
Styles and Wine Composition:
Significant Production Rules: