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法定产区(DOCG,DOC,IGT)

Recioto della Valpolicella DOCG

2015-12-09 10:55:07来源:意酒网

Recioto della Valpolicella DOCG

 

 

Le radici del nome "Recioto" derivano da "recia" cioè "orecchio", il lobo laterale del grappolo che ne costituisce la parte migliore. Il Recioto della Valpolicella DOCG è un vino passito rosso, dolce, prodotto nella stessa area geografica dell'Amarone. Si pensa che sia l'Amarone a derivare dal Recioto, a seguito di una fermentazione totale degli zuccheri, inizialmente non voluta (da cui il termine "recioto scapà"). La composizione delle uve è infatti la stessa dell'Amarone. Le uve sono selezionate in modo da ammettere alla produzione non più del 65% della produzione massima dei vigneti. L'appassimento dura fino ad almeno il 1.Dicembre dell'anno di produzione delle uve. Il vino risultante è rosso cupo, con riflessi violacei o granati (se invecchiato), dal sapore pieno, vellutato e dolce.

Estratto dal disciplinare Recioto della Valpolicella DOCG:

Esiste dal: 

1968 (DOC)

Creata nel: 

2010

Sottozone: 

Recioto della Valpolicella DOCG sottozona Classico

Recioto della Valpolicella DOCG sottozona Valpantena

Regioni: 

Veneto

Province: 

Verona

Vitigni: 

Corvina, Corvinone, Rondinella

Disciplinare: 

Vai al Disciplinare

Tipologie: 

La denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella”,  è riservata ai vini che delle seguenti tipologie:

•   “Recioto della Valpolicella”, designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”;

•   “Recioto della Valpolicellaspumante, designabile anche con il riferimento “Valpantena”.

Zona di produzione dei vini: 

La stessa zona della denominazione "Amarone della Valpolicella" docg.

Base ampelografica: 

I vini della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, la seguente composizione ampelografica:

•   Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;

•   Rondinella dal 5 % al 30 % .

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti da vitigni ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona.

Norme per la viticoltura: 

•   Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale.

•   Il numero minimo di ceppi per ettaro, non deve essere inferiore a 3.300,

•   La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

•   Per la produzione del vino “Recioto della Valpolicella” si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 65% della produzione massima ad ettaro.

Norme per la vinificazione e l'affinamento: 

•   La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 40%.

•   Le uve dopo l’appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.

•   L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l’ausilio del calore

•   Le uve messe ad appassire per ottenere i vini “Recioto della Valpolicella” non possono essere vinificate prima del 1° dicembre. Tuttavia qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del Consorzio di tutela può autorizzare l’inizio delle predette operazioni in data antecedente al 1° dicembre.

Caratteristiche dei vini: 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella”, anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

•   colore: rosso carico, talvolta con riflessi violacei eventualmente tendente al granato con l’invecchiamento;

•   odore: caratteristico, accentuato;

•   sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;

•   titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,80% vol;

•   acidità totale minima: 5,0 g/l;

•   estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.

Il vino a denominazione d’origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” spumante, anche con il riferimento “Valpantena”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche :

•   spuma: fine, persistente;

•   colore: rosso carico talvolta con riflessi violacei;

•   odore: caratteristico, accentuato, intenso;

•   sapore: delicato, pieno, caldo, dolce;

•   titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2.80% vol;

•   acidità totale minima: 5,0 g/l;

•   estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.

Merceologia: 

Vino

 


Region: 

History: Established as a DOC in 1968; became a DOCG in 2010
Vineyard Area: 7,435 ha / 18,400 acres (2014, C) total for all four Valpolicella DOPs
Production: 4,500 hl (2012, C)
Principal Red Grape Varieties: Corvina
Styles and Wine Composition: 

SPARKLING WINES
  • Spumante (RdSpSw): 45–95% Corvina and/or Corvinone (proportion of Corvina must equal or exceed that of Corvinone); 5–30% Rondinella; maximum 25% OARG (of which no single variety can exceed 10% and all aromatic varieties combined cannot exceed 10%)
DESSERT AND SPECIALTY WINES
  • Recioto (RdSw): 45–95% Corvina and/or Corvinone (proportion of Corvina must equal or exceed that of Corvinone); 5–30% Rondinella; maximum 25% OARG (of which no single variety can exceed 10% and all aromatic varieties combined cannot exceed 10%)

Subzones:

  • Classico, comprising the communes of Fumane, Marano, Negrar, San Pietro in Cariano, and Sant’Ambrogio (Recioto)
  • Valpantena (Recioto, Spumante)


Significant Production Rules: 

  • Minimum potential alcohol level at harvest: 11.0%
  • After harvest, grapes must be air-dried to achieve a minimum potential alcohol level of 14.0% and cannot usually be vinified until December 1
  • Minimum alcohol level: 12.0%
  • Residual sugar: Minimum 2.8% potential alcohol (approx. 50 g/l or 5.0% residual sugar)
  • Aging: No minimums specified

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