Romagna Albana DOCG
Romagna Albana DOCG
Dopo essere stata creata come DOC nel 1967, l' Albana di Romagna è stato il primo vino bianco ad ottenere la DOCG nel 1987. Questo vitigno è molto versatile, come testimoniano le tipologie della Romagna Albana DOCG. Si va dal bianco fresco e fruttato (secco, amabile o dolce), allo spumante e al passito che è presente in zona con delle interpretazioni decisamente sontuose, a volte prodotte a partire da uve attaccate da muffa nobile.
Estratto dal disciplinare Romagna Albana DOCG:
Esiste dal:
1967 (DOC)
Creata nel:
1987
Regioni:
Emilia-Romagna
Province:
Bologna, Forli-Cesena, Ravenna
Vitigni:
Disciplinare:
Tipologie:
La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana, é riservata ai vini delle seguenti tipologie:
• secco (asciutto);
• amabile;
• dolce;
• passito;
• passito riserva.
Zona di produzione dei vini:
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana comprende in tutto o in parte i comuni appresso descritti. Tale zona è così delimitata: Provincia di Forli-Cesena: comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.Provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.
Base ampelografica:
• I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana devono essere ottenuti dal vitigno Albana: minimo 95%;
• possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.
Norme per la viticoltura:
• Sono ammessi per i vigneti atti a produrre uve per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Romagna" Albana le forme di allevamento in parete, anche con cordone permanente, la pergoletta, l’alberello ed il duplex; con un minimo di 2˙500 ceppi/ettaro per la pergoletta e il duplex, di 2˙750 ceppi/ettaro per le forme in parete e di 5˙000 ceppi/ettaro per l’alberello.
• La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana non deve essere superiore a 10 tonnellate per ettaro in coltura specializzata.
• Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.
Norme per la vinificazione e l'affinamento:
• La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima in litri per ettaro deve essere del 70% e di 7000 l/ha per le tipologie "Romagna" Albana secco, amabile e dolce; del 50% e di 5000 l/ha per le tipologie passito e riserva.
• É ammesso l'arricchimento, con esclusione dell'utilizzo del mosto concentrato, nella misura massima di 1 grado.
• Le tipologie “Romagna” Albana passito e passito riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.
• É ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.
• Coloro che optano per l'appassimento in pianta, con o senza intervento della «muffa nobile», non sono tenuti al rispetto della scadenza del 15 ottobre.
• A coloro che praticano l'appassimento in pianta con attacco da “muffa nobile”, é concesso di produrre e commercializzare DOCG “Romagna” Albana passito riserva avente un titolo alcolometrico effettivo minimo di 4,0% vol, purché la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai 400 grammi per litro.
• Il vino a DOCG “Romagna” Albana passito non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui é stato ottenuto.
• Il vino a DOCG “Romagna” Albana passito riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui é stato ottenuto.
Caratteristiche dei vini:
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Romagna" Albana devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
“Romagna” Albana secco (asciutto):
• colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
• odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
• sapore: asciutto un po’ tannico, caldo e armonico;
• titolo alcol. volumico totale minimo: 12,00% vol.;
• zuccheri riduttori: come da reg. CE n. 706/09, allegato XIV, parte B;
• acidità totale minima: 4,5 g/l;
• estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Romagna” Albana amabile:
• colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
• odore: caratteristico dell'Albana ;
• sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;
• titolo alcol. volumico totale minimo: 12,50% vol;
• zuccheri riduttori da svolgere: da 12 a 30 g/l;
• acidità totale minima: 4,5 g/l;
• estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Romagna” Albana dolce:
• colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
• odore: caratteristico dell'Albana;
• sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;
• titolo alcolometrico effettivo minimo: 8,50% vol;
• titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
• zuccheri riduttori: non inf. a 45 g/l, ma non sup. a 80 g/l;
• acidità totale minima: 4,5 g/l;
• estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Romagna” Albana passito:
• colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;
• odore: intenso, caratteristico;
• sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
• titolo alcol. volumico totale minimo: 17,00% vol;
• titolo alcolometrico effettivo minimo: 12,50% vol;
• acidità totale minima: 5,0 g/l;
• acidità volatile corretta: massimo 1,50 g/l;
• anidride solforosa: massimo 400 mg/l;
• estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.
“Romagna” Albana passito riserva:
• colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con riflessi ambrati;
• odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;
• sapore: pieno e intensamente dolce, gradevolmente acido;
• titolo alcol. volumico totale minimo: 24,00% vol;
• titolo alcol. effettivo: minimo 4,5% vol - massimo: 11,00% vol;
• acidità totale minima: 6,5 g/l;
• estratto non riduttore minimo: 44 g/l.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
Merceologia:
Vino
Region: Emilia Romagna
History: Established as a DOC in 1967; became a DOCG as Albana di Romagna in 1987; name changed to Romagna Albana in 2011
Vineyard Area: 296 ha / 731 acres (2013, V)
Production: 4,500 hl (total 2013/14, V); avg. 52,400 cases bottled (Jul 2013–Jun 2014)
Principal White Grape Varieties: Albana
Styles and Wine Composition:
Significant Production Rules: