Brunello di Montalcino DOCG
Esiste dal:
1966 (DOC)
Creata nel:
1980
Regioni:
Toscana
Province:
Siena
Vitigni:
Brunello, Sangiovese
Disciplinare:
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Tipologie:
• Brunello di Montalcino
• Brunello di Montalcino "riserva"
Zona di produzione dei vini:
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” devono essere prodotte all’interno del territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
Base ampelografica:
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell’ambito aziendale esclusivamente dal vitigno “Sangiovese” (denominato, a Montalcino, “Brunello”).
Norme per la viticoltura:
Densità minima di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro;
La quantità massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” non deve essere superiore a 8 tonnellate, pari a hl. 54,4 di vino. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore in media a kg. 2,7.
Norme per la vinificazione e l'affinamento:
• La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 68%. Nel caso di rivendicazione di una “Vigna” non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento.
• Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione.
• Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio dell’anno successivo al termine di cinque anni calcolati considerando l’annata della vendemmia.
• Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” può portare come qualificazione la menzione “Riserva” se immesso al consumo successivamente al 1° gennaio dell’anno successivo al termine di sei anni, calcolati considerando l’annata della vendemmia, fermi restando i minimi di due anni di affinamento in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia.
• Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino”, prima dell’immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi e di almeno sei mesi per il tipo riserva.
Caratteristiche dei vini:
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle caratteristiche di seguito esposte:
• colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
• odore: caratteristico ed intenso;
• sapore: asciutto, caldo, un po’ tannico, robusto, armonico, persistente;
• titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
• acidità totale minima: 5,0 g/l;
• estratto non riduttore minimo : 24,0 g/l.
Merceologia:
Vino
Region: Toscana
History: Established as a DOC in 1966; became a DOCG in 1980
Vineyard Area: 1,969 ha / 4,863 acres (2013, V)
Production: 65,500 hl from all vintages (Jul 2013–Jun 2014); avg. 700,000 cases bottled annually
Principal Red Grape Varieties: Sangiovese
Styles and Wine Composition:
RED WINES
- Brunello (Rd): 100% Sangiovese (locally Brunello)
- Riserva (Brunello)
Significant Production Rules:
- Minimum alcohol level: 12.5%
- Aging: For Brunello, minimum 4 years, including 2 years in barrel and 4 months in bottle (ERD = January 1, V+5); for Riserva, minimum 5 years, including 2 years in barrel and 6 months in bottle (ERD = January 1, V+6)