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法定产区(DOCG,DOC,IGT)

Sforzato di Valtellina/Sfursat di Valtellina DOCG

2015-12-09 11:02:50来源:意酒网

Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina DOCG

 

 

Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina DOCG

 

 

Lo Sforzato della Valtellina è ottenuto per il 90% da uve Nebbiolo che in zona è chiamato Chiavennasca, debitamente appassite. La zona di produzione è la stessa del Valtellina DOC. Dopo l’appassimento le uve sono vinificate, e se ne ottiene un vino di grande personalità, che in seguito a un lungo periodo di invecchiamento, diventa una vera delizia per il palato. Lo Sforzato di Valtellina è un vino longevo che dopo anni in bottiglia diventa un ottimo vino da meditazione.

Estratto dal disciplinare Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina DOCG:

 

 

Esiste dal: 

1968 (DOC)

Creata nel: 

2003

Regioni: 

Lombardia

Province: 

Sondrio

Vitigni: 

Nebbiolo

Disciplinare: 

Vai al Disciplinare

Tipologie: 

Vino rosso a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina"

Zona di produzione dei vini: 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e' garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" comprende parte dei territori del versante delle Alpi Retiche che abbracciano i comuni di Ardenno, Berbenno, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Chiuro, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Teglio, Tirano, Tresivio e Villa di Tirano.

Base ampelografica: 

•   Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" deve essere ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.

•   Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 10%

Norme per la viticoltura: 

•   Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro.

•   La produzione massima di uva da destinare all'appassimento, per l'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8.000 chilogrammi per ettaro

•   Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol; le medesime uve al momento della vinificazione, dopo l'appassimento, devono potere assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14,00% vol.

Norme per la vinificazione e l'affinamento: 

•   In nessun caso la pigiatura delle uve potrà essere effettuata anteriormente al 10 dicembre dell'anno di raccolta.

•   Non e' consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche sa trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa).

•   La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile condizionata dallo stato di appassimento dell'uva medesima), non potrà essere superiore a 40 hl/ha per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina".

•   Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di venti mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno. Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal 1 aprile dell'anno successivo alla raccolta.

Caratteristiche dei vini: 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

•   colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato;

•   odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;

•   sapore: grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno;

•   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;

•   acidità totale minima: 4,50 g/l;

•   estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l;

Merceologia: 

Vino


Region: 

History: Established as a DOC in 1968; became a DOCG in 2003
Vineyard Area: 80 ha / 198 acres (2013, V)
Production: 2,390 hl (total 2013/14, V); avg. 22,800 cases bottled annually
Principal Red Grape Varieties: Nebbiolo
Styles and Wine Composition: 

RED WINES
  • Rosso (Rd): Minimum 90% Nebbiolo (locally Chiavennasca) + OANRG


Significant Production Rules: 

  • After harvest, grapes must be dried to achieve a minimum potential alcohol level of 14% and cannot be vinified until December 10
  • Minimum alcohol level: 14.0%
  • Aging: Minimum 20 months, including 12 months in barrel (ERD = December 1, V+2)

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