Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina DOCG
Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina DOCG
Lo Sforzato della Valtellina è ottenuto per il 90% da uve Nebbiolo che in zona è chiamato Chiavennasca, debitamente appassite. La zona di produzione è la stessa del Valtellina DOC. Dopo l’appassimento le uve sono vinificate, e se ne ottiene un vino di grande personalità, che in seguito a un lungo periodo di invecchiamento, diventa una vera delizia per il palato. Lo Sforzato di Valtellina è un vino longevo che dopo anni in bottiglia diventa un ottimo vino da meditazione.
Estratto dal disciplinare Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina DOCG:
Esiste dal:
1968 (DOC)
Creata nel:
2003
Regioni:
Lombardia
Province:
Sondrio
Vitigni:
Disciplinare:
Tipologie:
Vino rosso a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina"
Zona di produzione dei vini:
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e' garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" comprende parte dei territori del versante delle Alpi Retiche che abbracciano i comuni di Ardenno, Berbenno, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Chiuro, Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Teglio, Tirano, Tresivio e Villa di Tirano.
Base ampelografica:
• Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" deve essere ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%.
• Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 10%
Norme per la viticoltura:
• Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro.
• La produzione massima di uva da destinare all'appassimento, per l'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8.000 chilogrammi per ettaro
• Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol; le medesime uve al momento della vinificazione, dopo l'appassimento, devono potere assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14,00% vol.
Norme per la vinificazione e l'affinamento:
• In nessun caso la pigiatura delle uve potrà essere effettuata anteriormente al 10 dicembre dell'anno di raccolta.
• Non e' consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche sa trattasi di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa).
• La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile condizionata dallo stato di appassimento dell'uva medesima), non potrà essere superiore a 40 hl/ha per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina".
• Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di venti mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno. Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal 1 aprile dell'anno successivo alla raccolta.
Caratteristiche dei vini:
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
• colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato;
• odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;
• sapore: grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno;
• titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;
• acidità totale minima: 4,50 g/l;
• estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l;
Merceologia:
Vino
Region: Lombardia
History: Established as a DOC in 1968; became a DOCG in 2003
Vineyard Area: 80 ha / 198 acres (2013, V)
Production: 2,390 hl (total 2013/14, V); avg. 22,800 cases bottled annually
Principal Red Grape Varieties: Nebbiolo
Styles and Wine Composition:
Significant Production Rules:
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