Montefalco Sagrantino DOCG
Esiste dal:
1979 (DOC)
Creata nel:
1992
Regioni:
Umbria
Province:
Perugia
Vitigni:
Disciplinare:
Tipologie:
La denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino" è riservata a vino rosso, delle tipologie “Secco” e “Passito”.
Zona di produzione dei vini:
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino" comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del Comune di Montefalco e parte del territorio dei Comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria ubicati nella provincia di Perugia.
Base ampelografica:
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno “Sagrantino”.
Norme per la viticoltura:
• Densità di impianto: La densità minima di impianto dovrà essere di 4.000 ceppi per ettaro e, la distanza tra i filari non dovrà superare i 2,50 metri lineari.
• Resa ad ettaro e gradazione minima naturale: La produzione massima di uva ad ettaro, ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino", è di 8 t/ha per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando tale limite, la produzione massima per ceppo è fissata in 2,5 chilogrammi. Le uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino" devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino” Secco, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12.50%; fermo restando tale limite, le uve destinate alla tipologia "Montefalco Sagrantino” Passito, dopo appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 17,00%. Per la tipologia "Secco", qualora venga indicata la menzione "Vigna", le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,50%.
Norme per la vinificazione e l'affinamento:
• Elaborazione: Nel caso della tipologia "Secco", qualora venga indicata la menzione "Vigna" non può essere effettuato alcun tipo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve.
• Resa uva/vino e vino/ettaro: La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per il "Montefalco Sagrantino” Secco, corrispondenti ad hl 52 per ettaro, ed al 35% riferito allo stato fresco dell'uva per la tipologia Passito, corrispondenti ad hl 28 per ettaro.
• Invecchiamento obbligatorio e affinamento in bottiglia: Il vino "Montefalco Sagrantino" nelle tipologie Secco e Passito deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno trentatre mesi, a decorrere dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve, di cui - per la sola tipologia Secco - almeno dodici mesi in botti di rovere di qualsiasi dimensione. Inoltre, il vino “Montefalco Sagrantino” nelle tipologie Secco e Passito non può essere immesso al consumo se non dopo aver effettuato un ulteriore periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi.
• Appassimento: Per quanto riguarda il vino “Montefalco Sagrantino” nella versione Passito viene ammessa, oltre all’appassimento naturale, la pratica del controllo dell’umidità. In questo caso gli ambienti possono essere soggetti al trattamento di deumidificazione e di eventuale abbassamento della temperatura ambientale. E’ comunque vietato il ricorso al riscaldamento.
Caratteristiche dei vini:
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino” Secco all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
• colore: rosso rubino intenso talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l' invecchiamento;
• odore: delicato, caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;
• sapore: asciutto, armonico;
• titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%vol (13,50% vol nel caso della tipologia con la menzione “Vigna”);
• acidità totale minima: 4,5 g/l;
• estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco Sagrantino” Passito all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
• colore: rosso rubino carico talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l' affinamento;
• odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;
• sapore: dolce, armonico, gradevole;
• titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol;
• residuo zuccherino minimo: 80 grammi/litro;
• residuo zuccherino massimo: 180 grammi/litro;
• acidità totale minima: 4,5 g/l;
• estratto non riduttore minimo: 35,0 g/l.
Merceologia:
Vino
Region: Umbria
History: Formerly part of the Montefalco DOC; became the Sagrantino di Montefalco DOCG in 1992; name changed in 2009
Principal Red Grape Varieties: Sagrantino
Styles and Wine Composition:
Significant Production Rules:
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