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法定产区(DOCG,DOC,IGT)

Dogliani DOCG

2015-12-08 13:53:00来源:意酒网

Dogliani DOCG

Esiste dal: 
1974 (Dolcetto di Dogliani DOC)
Creata nel: 
2005
Regioni: 
Piemonte
Province: 
Cuneo
Vitigni: 
Dolcetto
Disciplinare: 
Vai al Disciplinare
Tipologie: 
La denominazione d’origine controllata e garantita “Dogliani” è riservata ai vini rossi delle seguenti tipologie:
«Dogliani»
«Dogliani» superiore.
Zona di produzione dei vini: 
Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio dei comuni di: Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Briaglia, Castellino Tanaro, Ciglie', Clavesana, Dogliani, Farigliano, Igliano, Marsaglia, Monchiero, Niella Tanaro, Piozzo, Rocca Ciglie' ed in parte dal territorio dei  comuni di Carrù, Mondovì, Murazzano, Roddino, S. Michele Mondovì, Somano e Vicoforte.
Base ampelografica: 
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” e “Dogliani” superiore, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Dolcetto.
Norme per la viticoltura: 
Densità d'impianto: i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000.
Forme di allevamento e sistemi di potatura: I vigneti  dovranno utilizzare quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera con vegetazione assurgente e guyot
La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Dogliani» e «Dogliani» superiore ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente di 8 t/ha per la tipologia Dogliani e di 7 t/ha per la tipologia Dogliani Superiore, di 11,50% vol. per la tipologia Dogliani e di 13,00% vol. per la tipologia Dogliani Superiore o Dogliani accompagnata da menzione della vigna.
Norme per la vinificazione e l'affinamento: 
La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore rispettivamente al 70% per una produzione di vino max di 5.600 l/ha per la tipologia Dogliani e al 68% per una produzione di vino di max 4.760 l/ha per la tipologoa Dogliani Superiore.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” superiore deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve, l'immissione al consumo è consentita a partire dal 1. novembre dell'anno successivo alla vendemmia
Caratteristiche dei vini: 
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; «Dogliani» con menzione «vigna: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” superiore, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; “Dogliani” superiore con menzione “vigna”: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Merceologia: 
Vino
 

Region: 

History: Established as the Dolcetto di Dogliani DOC in 1974; became a DOCG in 2005; incorporated the Dolcetto delle Langhe Monregalesi DOC in 2011
Vineyard Area: 992 ha / 2,450 acres (2013, V)
Production: 21,060 hl (total 2013/14); avg. 147,400 cases bottled annually
Principal Red Grape Varieties: Dolcetto
Styles and Wine Composition: 
RED WINES
  • Rosso (Rd): 100% Dolcetto
  • Superiore (Rosso)

Significant Production Rules: 
  • Maximum vineyard elevation: 800 m (2,625 ft)
  • Minimum alcohol level: 12.0% for Rosso; 13.0% for Superiore
  • Aging: Minimum 12 months (ERD = November 1, V+1)

 

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