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法定产区(DOCG,DOC,IGT)

Gattinara DOCG

2015-12-08 14:03:05来源:意酒网

Gattinara DOCG

 

 

Esiste dal: 

1967 (DOC)

Creata nel: 

1990

Regioni: 

Piemonte

Province: 

Vercelli

Vitigni: 

Nebbiolo, Vespolina, Uva rara

Disciplinare: 

Vai al Disciplinare

Tipologie: 

La denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» è riservata ai vini delle seguenti tipologie:

•   “Gattinara

•   “Gattinarariserva.

Zona di produzione dei vini: 

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva comprende l'intero territorio del comune di Gattinara.

Base ampelografica: 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva devono essere ottenuti dalle uve

Nebbiolo (Spanna) dal 90 al 100%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni Vespolina per un massimo del 4% e/o Uva Rara ,purché detti vitigni complessivamente non superino il 10% del totale .

Norme per la viticoltura: 

•   Densità d'impianto: numero di ceppi ad ettaro  non inferiore a 3.000;

•   Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Gattinara" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere 8 t/ha per la tipologia "Gattinara" e "Gattinara" riserva e rispettivamente del 12,00%vol. per la tipologia"Gattinara" e 12,50%vol. per la tipologia "Gattinara" riserva;

•   La resa massima per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere di t 7,20 per ha. Le uve destinate alla produzione dei vini “Gattinara” e “Gattinara” riserva che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50 % vol.

•   La denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara”e “ Gattinara” riserva possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purché tale vigneto abbia un’età di impianto di almeno 7 anni.

Norme per la vinificazione e l'affinamento: 

La resa massima dell'uva in vino per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” e “Gattinara” riserva non dovrà essere superiore al 70% per una produzione max di 5.600 litri/ettaro. Tale resa scenderà al 65% per una produzione max di 5.200 litri/ettaro al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio.

Per la tipologia "Gattinara" è previsto un invecchiamento obbligatorio di 35 mesi di cui 24 in legno, per la tipologia "Gattinara" riserva di 47 mesi di cui 36 in legno, in entrambi i casi con decorrenza a partire dal 1.novembre dell'anno di produzione del vino.

L'immissione al consumo dovrà avvenire a partire dal 1. Ottobre del terzo anno successivo alla vendemmia per la tipologia "Gattinara" e al 1. Ottobre del quarto anno successivo alla vendemmia per la tipologia "Gattinara" riserva.

Caratteristiche dei vini: 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” all'atto dell'immissione al consumo

devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Gattinara

•   colore: rosso granato con leggere sfumature aranciato;

•   odore: fine, gradevole, speziato con lievi sentori di viola;

•   sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;

•   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; “Gattinara” con indicazione di "vigna" 12,50% vol;

•   acidità totale minima: 4,5 g/l;

•   estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Gattinara” riserva

•   colore: rosso granato tendente all'aranciato;

•   odore: fine che ricorda quello della viola, specie se molto invecchiato;

•   sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;

•   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol; “Gattinara” riserva con menzione “vigna” 13,00 % vol;

•   acidità totale minima: 5,0 g/l;

•   estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

Merceologia: 

Vino

 


Region: 

History: Established as a DOC in 1967; became a DOCG in 1990
Principal Red Grape Varieties: Nebbiolo
Styles and Wine Composition: 

RED WINES
  • Rosso (Rd): Minimum 90% Nebbiolo (locally Spanna); maximum 10% Uva Rara; maximum 4% Vespolina
  • Riserva (Rosso)


Significant Production Rules: 

  • Vineyard elevation: Minimum 250 m (820 ft); maximum 550 m (1,800 ft)
  • Minimum alcohol level: 12.5% for Rosso; 13.0% for Riserva
  • Aging: For Rosso, minimum 35 months, including 24 months in barrel (ERD = October 1, V+3); for Riserva, minimum 47 months, including 36 months in barrel (ERD = October 1, V+4)

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