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法定产区(DOCG,DOC,IGT)

Ghemme DOCG

2015-12-09 10:31:49来源:意酒网

Ghemme DOCG

 

 

Esiste dal: 

1969 (DOC)

Creata nel: 

1997

Regioni: 

Piemonte

Province: 

Novara

Vitigni: 

Nebbiolo, Vespolina, Uva rara

Disciplinare: 

Vai al Disciplinare

Tipologie: 

La denominazione di origine controllata  e garantita "Ghemme" è riservata ai vini rossi delle seguenti tipologie:

•   "Ghemme"

•   "Ghemme" riserva.

Zona di produzione dei vini: 

La zona di produzione delle uve per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del comune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia.

Base ampelografica: 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere ottenuti dal vitigno Nebbiolo (Spanna). E’ consentito l’utilizzo dei vitigni Vespolina ed Uva Rara (Bonarda Novarese) da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Norme per la viticoltura: 

•   I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;

•   Le rese massime di uva a ettaro di vigneto per la produzione di vini “Ghemme” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente di 8 t/ha per entrambe le tipologie; di 11,50% vol. e del 12,00% vol. rispettivamente per la tipologia "Ghemme" e "Ghemme" riserva;

•   La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” e “Ghemme” riserva con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere di t 7,20 per ha.

•   Le uve destinate alla produzione dei vini “Ghemme” e “Ghemme” riserva, che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00%vol.

Norme per la vinificazione e l'affinamento: 

•   La resa massima dell'uva in vino finito per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” e “Ghemmeriserva non dovrà essere superiore al 70%, per una produzione max di vino di 5600 lt/ha;

•   I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” e “Ghemmeriserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento minimo rispettivamente di 34 e 46 mesi di cui rispettivamente almeno 18 e 24 mesi in legno, con decorrenza a parrtire dal 1. novembre dell'anno di raccolta delle uve;

•   Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto partire dalla data di seguito indicata : “Ghemme1° settembre del terzo anno successivo alla vendemmia “Ghemmeriserva 1° settembre del quarto anno successivo alla vendemmia;

•   E’ consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15%, di “Ghemme” più giovane a “Ghemme” più vecchio o viceversa. Tale pratica deve essere eseguita una sola volta.

Caratteristiche dei vini: 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

•   colore: rosso rubino anche con riflessi granata;

•   odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;

•   sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico;

•   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; "Ghemme" con indicazione di "vigna": 12,00% vol;

•   acidità totale minima: 4,5 g/l;

•   estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemmeriserva, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

•   colore: rosso rubino tendente al granata;

•   odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;

•   sapore: sottile, asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo;

•   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; "Ghemme" riserva con indicazione di "vigna": 12,50% vol;

•   acidità totale minima: 4,5 g/l;

•   estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Merceologia: 

Vino

 


Region: 

History: Established as a DOC in 1969; became a DOCG in 1997
Principal Red Grape Varieties: Nebbiolo
Styles and Wine Composition: 

RED WINES
  • Rosso (Rd): Minimum 85% Nebbiolo (locally Spanna); maximum 15% Uva Rara and/or Vespolina
  • Riserva (Rosso)


Significant Production Rules: 

  • Vineyard elevation: Minimum 220 m (720 ft); maximum 400 m (1,310 ft)
  • Minimum alcohol level: 12.0% for Rosso; 12.5% for Riserva
  • Aging: For Rosso, minimum 34 months, including 18 months in barrel and 6 months in bottle (ERD = September 1, V+3); for Riserva, minimum 46 months, including 24 months in barrel and 6 months in bottle (ERD = September 1, V+4)

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